Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
    Nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2023  si  procedera'  alla
ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle
relative note. 
 
                               Art. 1 
 
Misure per la  programmazione  dei  flussi  di  ingresso  legale  dei
                        lavoratori stranieri 
 
  1. Per il triennio 2023-2025, le  quote  massime  di  stranieri  da
ammettere nel territorio dello Stato per  lavoro  subordinato,  anche
per esigenze di carattere stagionale, e  per  lavoro  autonomo,  sono
definite, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 del testo unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri. 
  2. Ai fini della predisposizione dello schema di decreto di cui  al
comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri  sente  i  Ministri
competenti per materia, gli iscritti al registro di cui  all'articolo
42, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25  luglio
1998, n. 286, nonche' il  Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del
lavoro. Il predetto decreto e'  adottato,  previa  deliberazione  del
Consiglio dei  ministri,  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si
esprimono  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta.
Decorso tale termine il decreto e' comunque adottato. 
  3. Il decreto di cui al comma 1 indica i criteri  generali  per  la
definizione  dei  flussi  di  ingresso  che   devono   tenere   conto
dell'analisi del fabbisogno del mercato  del  lavoro  effettuata  dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto  con
le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro  maggiormente
rappresentative sul  piano  nazionale.  Il  medesimo  decreto  indica
inoltre le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri, per  le
causali stabilite dal testo unico di cui al  decreto  legislativo  25
luglio 1998,  n.  286,  per  ciascuno  degli  anni  del  triennio  di
riferimento. 
  4. Qualora se ne ravvisi l'opportunita', ulteriori decreti  possono
essere adottati durante il triennio 2023-2025, secondo  la  procedura
di cui ai commi 2 e 3. Le istanze di cui agli articoli 22,  24  e  26
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
eccedenti i limiti del decreto di  cui  al  comma  1  possono  essere
esaminate nell'ambito delle  quote  che  si  rendono  successivamente
disponibili con gli ulteriori decreti di cui al  presente  comma.  Il
rinnovo  della   domanda   non   deve   essere   accompagnato   dalla
documentazione richiesta, se la stessa  e'  gia'  stata  regolarmente
presentata in sede di prima istanza. 
  5. Al fine di prevenire l'immigrazione irregolare, con i decreti di
cui al presente articolo sono assegnate, in via preferenziale,  quote
riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con  lo
Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche
aventi ad oggetto i  rischi  per  l'incolumita'  personale  derivanti
dall'inserimento in traffici migratori irregolari. 
  5-bis. Con i decreti di cui al  presente  articolo  possono  essere
assegnate quote  dedicate  ad  apolidi  e  a  rifugiati  riconosciuti
dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati  o  dalle
autorita' competenti nei Paesi di primo asilo o di transito. 
  5-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 5, all'articolo 21
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma  4,  e
secondo le procedure  di  cui  agli  articoli  22  e  24,  in  quanto
compatibili, possono essere autorizzati l'ingresso e il soggiorno per
lavoro  subordinato,  anche  a  carattere  stagionale,  di  stranieri
cittadini di Paesi con i quali  l'Italia  ha  sottoscritto  intese  o
accordi in materia di rimpatrio».